Condizioni generali di vendita

  1. Clausole generali, Applicazione
    • I seguenti termini e condizioni generali di vendita (qui di seguito “Condizioni Generali”) di CNG Fiber Trade Europe S.r.l, con sede in Via C. Piaggia 382, 55100 Lucca – Italia  (qui di seguito “Venditore”), si applicano a tutti i nostri preventivi, vendite, conferme d’ordine dei prodotti (qui di seguito “Prodotti”). Gli stessi saranno applicabili a tutte le operazioni future di natura similare intercorse tra Venditore e Cliente (qui di seguito “Parti”).
    • Il Venditore pubblica le presenti condizioni sul proprio sito istituzionale al seguente link https://www.cng-fibereurope.com/ in ottemperanza all’obbligo di notifica delle stesse al cliente (qui di seguito “Cliente”).
    • Le presenti Condizioni Generali hanno prevalenza su qualsiasi condizione aggiuntiva o divergente del Cliente al quale sia stata notificata un’obiezione in forza del presente contratto. L’accettazione da parte del Cliente è limitata ai presenti termini e condizioni. Né l’inizio della prestazione né la consegna da parte del Venditore saranno ritenuti o costituiranno un’accettazione di termini e condizioni aggiuntive o diverse del Cliente.
    • Nessuna modifica alle presenti Condizioni Generali avrà validità se non concordata per iscritto dal Venditore; tali modifiche approvate si applicheranno unicamente al singolo contratto di vendita a cui si riferiscono espressamente.
    • Pertanto, qualsivoglia disposizione introdotta dal Cliente in un ordine di acquisto o altro documento, che sia in conflitto o in aggiunta alle presenti Condizioni Generali, sarà considerata nulla, a meno che non venga accettata per iscritto dal Venditore.
  2. Stipula del contratto
    • Le quotazioni del Venditore sono valide per 5 (cinque) giorni consecutivi a partire dal giorno della quotazione, a meno che diversamente indicato nella quotazione stessa. Il Venditore ha pertanto la facoltà di ignorare qualsiasi ordine di acquisto ricevuto in data successiva al termine di cui sopra.
    • Se non diversamente concordato nell’offerta, un contratto di vendita è ritenuto come stipulato al ricevimento da parte del Cliente dell’accettazione scritta dell’ordine da parte del Venditore. Tale accettazione potrà essere comunicata via e-mail o fax. Gli ordini non sono vincolanti se non in presenza, e non prima, dell’accettazione scritta da parte del Venditore.
    • Gli ordini raccolti da agenti o intermediari del Venditore non hanno carattere vincolante e sono soggetti alla conferma scritta del Venditore stesso.
    • Nessun ordine accettato dal Venditore potrà essere annullato dal Cliente, se non con il previo consenso scritto del Venditore. In caso di annullamento dell’ordine il Cliente dovrà corrispondere al Venditore il prezzo dei lavori eseguiti e delle merci prodotte, nonché i costi dei materiali acquistati dal Venditore fino alla data di annullamento. Il Venditore informerà il Cliente di tali pagamenti e, su richiesta, fornirà una ragionevole prova scritta in tal senso. Se uno o più pagamenti sono già stati effettuati, sarà applicabile l’art. 6.5.
  3. Dettagli del prodotto
    • I dettagli di tutti i prodotti, ad esempio le specifiche tecniche, la quantità, la qualità, l’imballaggio, saranno indicati nel preventivo e/o nella conferma d’ordine.
  4. Proprietà della merce
    • La proprietà della merce sarà trasferita al Cliente, così come l’assunzione del rischio, in conformità con gli Incoterms® 2020 CCI (Camera di Commercio Internazionale) adottati.
  5. Termini di pagamento
    • I termini di pagamento sono specificati nella conferma d’ordine di volta in volta inviata dal Venditore per ciascun contratto di vendita.
    • A meno che altrimenti specificato, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente bancario del Venditore, come specificato dallo stesso. I pagamenti dovranno essere effettuati direttamente al Venditore e non sarà ammesso alcun pagamento a parti terze.
    • Se il pagamento è concordato, in tutto o in parte, tramite lettera di credito, tale lettera di credito deve essere emessa da banche di prima classe che abbiano adottato le Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (pratiche e consuetudini uniformi per il credito documentario) emesse dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI), versione in vigore al momento della conclusione del contratto di vendita. Le lettere di credito devono essere aperte in base alle istruzioni del Venditore e secondo le scadenze indicate nella conferma d’ordine; in caso contrario, il Venditore potrà sospendere l’esecuzione del contratto di vendita senza pregiudizio di ulteriori diritti e rimedi.
    • Tutte le spese bancarie sono a carico del Cliente, eccetto le eventuali spese di conferma.
    • Nel caso in cui il Cliente non riuscisse a fornire pagamenti o lettere di credito nella forma e nei termini concordati, il Venditore avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione e senza incorrere in alcuna responsabilità per danni:
  6. a) di rescindere il contratto e di trattenere la quota del prezzo d’acquisto già pagata dal Cliente, a titolo di parziale compensazione delle spese sostenute dal Venditore e di richiedere ulteriori danni, se del caso
  7. b) di interrompere la consegna, in tutto o in parte, dei Prodotti non ancora consegnati o rinviare la consegna fino al pagamento di tutte le somme dovute al Venditore dal Cliente.
  • Se il pagamento viene concordato, in tutto o in parte, tramite C.A.D. (Cash Against Documents), il pagamento sarà disciplinato dalle Regole comuni per l’incasso emesse dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC).
  • In caso di ritardato pagamento da parte del Cliente di uno qualsiasi degli importi summenzionati, il Cliente dovrà corrispondere al Venditore lo 0,3% dell’importo per ogni 5 (cinque) giorni lavorativi di ritardo, escluso l’importo dovuto a titolo di acconto.
  • Eventuali reclami relativi ai Prodotti non daranno diritto al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti degli stessi o di altre forniture.
  1. Consegna
    • Tutte le consegne sono stabilite contrattualmente in base alle disposizioni degli Incoterms® 2020, in ottemperanza alla clausola prevista nel preventivo e nella conferma d’ordine.
    • Tutti i rischi relativi ai Prodotti passeranno al Cliente al momento della consegna degli stessi al primo trasportatore, salvo diverso accordo scritto in conformità con le norme “Incoterm” applicabili alla consegna in questione. Tali rischi passeranno al Cliente anche nel caso in cui il Cliente ritardasse il ritiro dei Prodotti quando pronti; inoltre, tutte le spese di stoccaggio, cura e assicurazione, o altre spese applicabili, saranno a carico del Cliente.
    • I tempi di consegna sono stimati e concordati caso per caso tra le Parti. Qualsiasi ritardo nella consegna non darà diritto al Cliente di annullare un ordine né di chiedere un risarcimento danni al Venditore.
    • In ogni caso il Venditore non avrà alcuna responsabilità se i termini di consegna sono superati a causa di un evento di forza maggiore ai sensi dell’articolo 10 del presente documento, o per azioni od omissioni del Cliente (incluso, ma non limitato a, la mancanza o il ritardo nel fornire al Venditore tutti i requisiti necessari per la fornitura dei Prodotti, o la mancata o ritardata apertura della lettera di credito o di qualsiasi altro pagamento).
    • Tutte le date di consegna sono stimate.
  2. Conformità dei Prodotti
    • Fatte salve le disposizioni speciali relative alla qualità e alla quantità delle consegne dei Prodotti come previsto all’art.3, nell’offerta e negli allegati, e in conformità con le norme “Incoterm” applicabili alla consegna, il Cliente ha il dovere di esaminare la merce e di informare prontamente il Venditore circa eventuali difetti o difformità rispetto alle prescrizioni relative all’imballaggio e alla quantità. Tali difformità dovranno essere comunicate al Venditore prima per e-mail e poi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
    • La notifica sarà considerata come inoltrata tempestivamente solo se trasmessa entro otto (8) giorni di calendario.
  3. Garanzia dei Prodotti
    • Il Venditore garantisce che i Prodotti sono idonei all’uso previsto secondo i dettagli del prodotto concordati e menzionati nell’art. 3, e i termini della conferma d’ordine, e sono conformi alle leggi italiane e ai regolamenti UE, ove applicabili.
    • Per quanto riguarda eventuali difetti del prodotto che non siano rilevabili immediatamente al momento della consegna, la garanzia standard del Venditore è di 6 (sei) mesi dalla data di consegna franco fabbrica o dalla data di arrivo, la prima delle due. Qualsiasi restituzione della merce è ammissibile solo su previo consenso da parte nostra.
    • In caso di difetti sostanziali della merce consegnata, già presenti al momento del trasferimento dei rischi, siamo, a nostra discrezione, obbligati e autorizzati al miglioramento successivo oppure alla sostituzione della merce; tale scelta dovrà avvenire entro un ragionevole lasso di tempo.
    • Se la prestazione supplementare non andasse a buon fine, o se la prestazione supplementare non potesse essere accettata come ragionevole dal Cliente, quest’ultimo ha il diritto di scegliere se recedere dal contratto o chiedere una riduzione del prezzo d’acquisto.
    • Non è possibile inoltrare reclami relativi a difetti in caso di difformità minime rispetto alla qualità o alla quantità concordate (cfr. art. 3) nonché in caso di lieve deterioramento della funzionalità, come pure in caso di usura naturale o di perdite o danni che si verificassero dopo il passaggio del rischio o a causa di influssi esterni eccezionali non previsti dal contratto. Qualora il cliente o una terza parte eseguisse impropriamente lavori di manutenzione o modifiche, non potranno essere rivendicati diritti basati su difetti in relazione a tali lavori o modifiche o alle conseguenze da questi derivanti.
    • In linea generale, relativamente alle condizioni della merce, verranno ritenute concordate e accettate dalle Parti

unicamente la descrizione del Prodotto così come le specifiche e le identificazioni fornite nella nostra offerta o nella nostra conferma d’ordine. In caso di discrepanze tra la descrizione del Prodotto e la nostra offerta o la nostra conferma d’ordine, farà fede unicamente la nostra offerta o la nostra conferma d’ordine, a seconda dei casi.

  • Sarà esclusa qualsiasi altra rivendicazione del Cliente.
  1. Responsabilità
    • La garanzia del Venditore non è applicabile se il Cliente non ha mantenuto i Prodotti nel pieno rispetto delle istruzioni.
    • Ai fini di cui sopra, si richiede che il proprio personale e/o i terzi da questo incaricati dispongano delle conoscenze tecniche necessarie per prevenire i danni alle persone o alle cose, in particolare per prevenire, ridurre o eliminare i danni connessi all’uso dei Prodotti. In ogni caso il Cliente indennizzerà e solleverà il Venditore da qualsiasi responsabilità in materia di danni e/o multe o sanzioni da parte di qualsivoglia autorità, derivanti da inadempimenti da parte del Cliente dei propri obblighi di cui al presente contratto.
    • In caso di controversia, in primo luogo le Parti si impegneranno a trovare un accordo sul prezzo, e in secondo luogo, in caso di difetti gravi, il Cliente restituirà la merce al Venditore.
    • Il Cliente non può sospendere o ritardare i pagamenti per nessun motivo, né reclamare danni o una riduzione del prezzo dei Prodotti. Il Cliente non ha la facoltà di compensare qualsiasi pagamento dovuto al Venditore con qualsiasi somma che il Cliente ritenga di dover ricevere per qualsivoglia motivo.
    • L’Acquirente indennizzerà il Venditore e lo solleverà da tutti i reclami avanzati nei confronti del Venditore stesso e/o dai costi da lui sostenuti e derivanti da o relativi a qualsivoglia mancanza da parte dell’Acquirente nel garantire che il Prodotto sia conforme alle leggi applicabili, alla sicurezza, ai regolamenti e/o agli standard tecnici del paese di destinazione.
  2. Forza maggiore
    • Con il termine “Forza Maggiore” si intende il verificarsi di un evento o circostanza (“Evento di Forza Maggiore”) che impedisca a una Parte di assolvere una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la Parte che subisce l’evento (la “Parte Interessata”) prova:
  1. a) che l’impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo; e
  2. b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e
  3. c) che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
  • Quando una parte contraente non è in grado di assolvere uno o più obbligazioni contrattuali a causa dell’inadempienza di un terzo incaricato di eseguire la totalità o una parte del contratto, la parte contraente può invocare la Forza maggiore solo nella misura in cui le condizioni di cui al paragrafo 1 della presente clausola siano stabilite sia per la parte contraente che per la parte terza.
  • In assenza di prova contraria, si presume che i seguenti eventi che interessano una Parte soddisfino le condizioni (a) e (b) ai sensi del paragrafo 1 della presente Clausola, mentre la Parte Interessata dovrà provare unicamente il soddisfacimento della condizione (c) del paragrafo 1:
  • conflitti armati (dichiarati o meno), ostilità, invasioni, atti di nemici stranieri, vaste mobilitazioni

militari;

  • guerre civili, sommosse, ribellioni e rivoluzioni, poteri militari o usurpati, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
  • restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
  • atti dell’autorità, leciti o illeciti che sia, conformità con qualsiasi legge o ordine governativo,

espropriazioni, sequestri di opere, requisizioni, nazionalizzazioni;

  • pestilenze, epidemie, disastri naturali o eventi naturali estremi;
  • esplosioni, incendi, distruzioni di attrezzature, interruzioni prolungate del trasporto, delle telecomunicazioni, dei sistemi informatici o dell’energia;

agitazioni generali del lavoro come boicottaggi, scioperi e serrate, rallentamenti, occupazioni di fabbriche e di locali;

  • mancanza di materie prime o Prodotti.
    • La Parte Interessata da un evento di forza maggiore dovrà informare in tal senso l’altra Parte.
    • Una Parte che invochi con successo la presente Clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi altro rimedio per inadempimento contrattuale, a decorrere dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di assolvimento degli obblighi, purché ne venga data tempestivamente notifica all’altra Parte. In mancanza di comunicazione tempestiva, tale Clausola di Forza maggiore prende effetto dal momento in cui la comunicazione in tal senso raggiunge l’altra Parte. La Parte Interessata potrà sospendere l’assolvimento dei propri obblighi, se del caso, a decorrere dalla data della notifica, a esclusione dei pagamenti relativi agli ordini già spediti.
    • Se l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze di cui all’art. 11.5 si applicano solo fino a quando l’impedimento invocato impedisce l’adempimento delle obbligazioni contrattuali della Parte Interessata. La Parte Interessata deve comunicare tempestivamente all’altra Parte una volta che l’impedimento cessa di pregiudicare l’adempimento delle sue obbligazioni

contrattuali.

  • Se la durata dell’impedimento segnalato ha l’effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di aspettarsi in base al contratto, ciascuna Parte ha il diritto di rescindere il contratto mediante notifica all’altra Parte entro un ragionevole periodo di tempo.
  1. Clausola di salvaguardia
    • Una Parte contrattuale è tenuta ad eseguire i propri doveri contrattuali anche se gli eventi hanno reso la prestazione più onerosa di quanto si potesse ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto.
    • Indipendentemente dal paragrafo 12.1 della presente Clausola, se una delle Parti mostra evidenza che:
  1. a) la continuazione dell’assolvimento dei propri obblighi contrattuali è diventata eccessivamente onerosa a causa di un evento che esula dal suo ragionevole controllo e di cui non poteva ragionevolmente tenere conto al momento della

conclusione del contratto; e che

  1. b) essa non avrebbe potuto ragionevolmente evitare od ovviare all’evento o alle sue conseguenze, le Parti sono tenute, entro un tempo ragionevole dall’invocazione della presente Clausola, a negoziare termini contrattuali alternativi che consentano ragionevolmente di superare le conseguenze dell’evento.
  • In caso di applicazione del paragrafo 11.2 della presente Clausola ma le Parti non siano state in grado di concordare termini contrattuali alternativi come previsto da tale paragrafo, la Parte invocante la presente Clausola ha il diritto di rescindere il contratto, senza tuttavia poter richiedere l’adattamento del contratto facendo ricorso a un giudice o a un arbitro senza previo accordo dell’altra Parte.
  1. Accettazione e condizioni
    • Saranno accettati ordini di acquisto unicamente in forma scritta, inclusa la forma elettronica.
    • L’emissione di un ordine di acquisto implica l’accettazione delle presenti Condizioni Generali e la rinuncia a qualsiasi termine e condizione del Cliente.
  2. Risoluzione del contratto di vendita
    • Fatte salve le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali e le leggi applicabili, il Venditore avrà il diritto di risolvere immediatamente il contratto di vendita se si verifica un cambiamento nelle condizioni finanziarie del Cliente di entità tale da mettere a rischio, a giudizio del Venditore, i pagamenti dovuti al Venditore stesso.
    • Nel caso di cui sopra, il Venditore avrà il diritto di richiedere l’intero pagamento delle somme ancora dovute dal Cliente in un unico importo come consentito ai sensi di legge.
  3. Diritti di proprietà intellettuale e Riservatezza
    • Tutte le informazioni fornite dal Venditore al Cliente in relazione a un contratto di vendita o a una potenziale vendita, qualunque sia la forma o il mezzo in cui tali informazioni sono fornite, saranno considerate in ogni momento come strettamente riservate e confidenziali. Il Cliente potrà utilizzare tali informazioni unicamente al fine di valutare o eseguire un contratto di vendita con il Venditore, escludendo qualsiasi altro scopo. Il Cliente non è autorizzato a rivelare o divulgare tali informazioni a terzi, se non a un numero limitato di dipendenti o consulenti, rigorosamente in base alla loro necessità di conoscere tali informazioni.
  4. Divisibilità
    • Se una qualsiasi delle clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali fosse dichiarata nulla o inapplicabile da un’Autorità competente, tale invalidità o inapplicabilità non avrà effetto su qualsiasi altra clausola delle presenti Condizioni Generali e sul contratto di vendita e gli stessi rimarranno pienamente validi e applicabili.
  5. Incoterms®
    • Tutti gli obblighi elencati negli Incoterms® 2020, a meno che diversamente specificato, saranno disciplinati dalla pubblicazione ICC 723.
  6. Lingua
    • Qualora le presenti Condizioni Generali venissero firmate sia nella versione in lingua inglese che in altre lingue, farà fede la versione in lingua inglese.
  7. Diritto applicabile
    • Le presenti Condizioni Generali e qualsiasi contratto di vendita tra il Venditore e il Cliente saranno

disciplinate dal diritto italiano.

  1. Luogo di giurisdizione, Clausola di Arbitrato
    • La convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci

non sarà applicabile.

  • Una qualsiasi e tutte le controversie tra il Venditore e il Cliente derivanti dalle presenti Condizioni Generali o da qualsivoglia contratto di vendita saranno risolte in via definitiva come segue:
  1. Se la sede legale del Cliente si trova all’interno dell’Unione Europea, l’unico luogo di giurisdizione è Lucca Italia o, a nostra discrezione, il domicilio della sede legale del Cliente.
  2. Se la sede del cliente si trova al di fuori dell’Unione Europea, anziché quanto indicato precedentemente in relazione alla giurisdizione sarà applicabile la seguente clausola arbitrale. Qualsiasi controversia insorta da o in relazione al contratto, compreso questioni sulla validità dello stesso, saranno risolve in via definitiva – con l’esclusione dei tribunali ordinari – in base alle clausole arbitrali della Camera di Commercio Internazionale da un arbitro nominato in base alle suddette regole. L’arbitrato sarà condotto in inglese, nella città di Milano (Italia), in base al diritto italiano.
  3. Disciplina normativa di riferimento

Per quanto non contemplato nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, si rinvia alle General Trade Rules for Wood Pulp.

  1. Dati personali
    • Il Regolamento (UE) 2016/679 e il Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, e successive modifiche ed integrazioni, prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento deve essere coerente con i principi di correttezza, legittimità, trasparenza e protezione della riservatezza della persona che fornisce i propri dati personali. Conformemente all’Art. 13 del GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati), vengono quindi fornite le seguenti informazioni:
      1 – Titolare del trattamento: CNG Fiber Trade Europe S.r.l, con luogo principale di attività in Via C. Piaggia 382, 55100 Lucca – Italia.
      2 – Scopo del trattamento: database di contabilità, database commerciali, database di dipartimenti tecnici.

I dati personali saranno raccolti e gestiti al fine di adempiere ai doveri obbligatori di natura contabile, fiscale, commerciale e tecnica in relazione all’attività del Venditore e agli impegni contrattuali assunti dal Venditore.

  1. Modalità di trattamento dati: manuale e tramite computer.
  2. Base legale: Accordo, disposizioni ai sensi di legge.
  3. Comunicazione: i dati personali possono essere comunicati dal Venditore a terzi esterni, fornitori di servizi tecnici, commerciali, fiscali, di riscossione e gestione dei pagamenti derivanti dall’esecuzione del contratto, e ad altri terzi conformemente alle disposizioni di legge.
  4. Divulgazione: I vostri dati non saranno divulgati.
  5. Conservazione dei dati: 10 anni dopo l’adempimento dell’accordo.
  6. I vostri dati saranno comunicati all’esterno dell’UE.
  7. I vostri diritti:
  • informazioni sul trattamento dei vostri dati personali;
  • ottenimento dell’accesso ai vostri dati personali da noi detenuti;
  • o correzione di dati personali errati, imprecisi o incompleti;
  • Ottenimento di cancellazione
  • Diritto di reclamo all’autorità di vigilanza (Garante della privacy).

Con l’invio di un ordine di acquisto o di una conferma d’ordine, il Cliente autorizza altresì il trattamento dei suoi dati per l’esecuzione del contratto in relazione al quale vengono ricevute le informazioni ai sensi delle norme di protezione della privacy.

Ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, con il presente accordo il Cliente dichiara di aver letto e approvato specificatamente le seguenti clausole:

Art.1 (Clausole generali, Applicazione); Art. 2 (Stipula del contratto); Art. 3 (Dettagli del prodotto); Art.4 (Proprietà della merce); Art.5 (Termini di pagamento); Art.6 (Consegna); Art.7 (Conformità dei Prodotti); Art. 8 (Garanzia dei Prodotti); Art.9 (Responsabilità); Art.10 (Forza maggiore); Art.11 (Clausola di salvaguardia); Art.13 (Risoluzione del contratto di vendita); Art. 17 (Lingue); Art.18 (Legge applicabile); Art. 19 (Luogo di giurisdizione, clausola arbitrale).

  1. MOG 231

A) se entrambe le società hanno adottato il MOG

Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico e Manleva.

Le parti sono reciprocamente a conoscenza che entrambe le società hanno adottato ed attuano un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiarano di aver letto dai rispettivi siti aziendali e che dichiarano di aver compreso.

Entrambe le parti aderiscono ai reciproci principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegnano a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché si impegnano a rispettare e a far rispettare ad eventuali loro dipendenti e collaboratori tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i relativi Protocolli comportamentali.

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale che può portare alla risoluzione ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) dei contratti in essere.

Entrambe le parti manlevano fin d’ora la parte opposta per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società  ovvero di suoi eventuali collaboratori o dipendenti.

B) se controparte non ha adottato il MOG

Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico e Manleva.

La CNG Europe s.r.l. da atto e formalmente mette a conoscenza di avere adottato ed attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che sono pubblicati sul sito aziendale www.cng-fibereurope.com, dando altresì atto che è stato nominato l’Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di verificare l’adeguatezza ed il rispetto di tale modello, che dunque potrà segnalare a detto Organismo di Vigilanza gli eventuali comportamenti scorretti di cui dovesse venire a conoscenza, e comunque si impegna a segnalare casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, all’indirizzo e-mail : infocngfte@cng-inc.com

Il perfezionamento di contratti comporta, quindi:

– l’adesione ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati con conseguente impegno a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure;

– l’obbligo di astensione da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo;